Statuto dell'associazione per il software libero
ARTICOLO 1 - Costituzione
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E' costituita la "Associazione per il Software Libero" d'ora in poi chiamata semplicemente Associazione.
ARTICOLO 2 - Sede e durata
- L'Associazione ha sede in Firenze, Via del Leone, 21.
- La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
ARTICOLO 3 - Oggetto e scopo
- L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, sostegno e svolgimento di attività culturali e di ricerca, nella organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, nella raccolta di documentazione, nella redazione e pubblicazione di materiale sia divulgativo che tecnico, nonché in altre iniziative volte a perseguire gli scopi sociali.
- Le attività promosse dall'Associazione hanno come scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi:
- diffondere e promuovere il Software Libero. Con Software intendiamo programmi, documentazione, progetti, o altri lavori rilasciati in forma elettronica. Con Software Libero intendiamo: in primo luogo Software rilasciato con licenza GNU GPL, FDL o LGPL redatte dalla Free Software Foundation; in secondo luogo Software rilasciato con altre licenze compatibili con le licenze GNU GPL o FDL (secondo quanto stabilito dalla Free Software Foundation); in terzo luogo Software rilasciato con altre licenze da noi ritenute libere, che dovranno comunque soddisfare i criteri esposti nell'allegato A.
- diffondere e promuovere la diffusione di hardware aperto, per il quale siano disponibili le specifiche e la documentazione che ne consentano un utilizzo senza restrizioni o difficoltà da parte del Software Libero;
- favorire la diffusione e l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica, che tenga conto in primo luogo del Software Libero, che è disponibile per tutti;
- lottare contro l'adozione di standard proprietari nel campo dell'informatica e del trattamento di ogni genere di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, del sistema scolastico pubblico e degli utenti privati in generale, favorendo altresì l'adozione da parte di questi di standard pubblici e liberamente accessibili e modificabili;
- lottare contro ogni tentativo di monopolio pubblico e privato nella gestione e nella distribuzione delle informazioni, consci che il Software Libero trae la sua prima ragione di esistere proprio dalla libertà di accesso alle fonti informative;
- favorire l'adozione di licenze di tipo libero anche nella pubblicazione di documentazione tecnica, nei testi scolastici, e in tutta la produzione culturale e artistica in genere;
- permettere l'utilizzo di hardware in disuso o disponibile a basso costo attraverso l'utilizzo di Software Libero, per aiutare chi non può permettersi l'acquisto delle tecnologie più recenti;
- favorire l'accessibilità del Software Libero mediante lo sviluppo di nuovo Software Libero, la manutenzione di quello esistente e la traduzione in italiano della documentazione e del Software stesso;
- diffondere l'uso e la conoscenza della rete Internet come ideale luogo di libero scambio di informazioni.
- favorire l'adozione del Software Libero all'interno del mondo degli enti pubblici e privati, delle imprese, dell'associazionismo, della pubblica amministrazione, dell'educazione, della ricerca.
- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione si impegna a non utilizzare software non libero.
- L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.
ARTICOLO 4 - Patrimonio ed entrate dell'Associazione
- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
- Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di lire 400.000, versate come segue dai fondatori stessi:
[..omissis..]
- Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
- Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.
- L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno, o entro tre mesi dall'ingresso per i nuovi soci. E' comunque facoltà dei Soci della Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
- I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
ARTICOLO 5 - Fondatori e Soci dell'Associazione
- Sono Soci dell'Associazione:
- i Soci Fondatori della Associazione;
- Soci Ordinari della Associazione;
- Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.
- Sono Soci Ordinari della Associazione coloro che riconoscendosi nelle finalità e nei principi della medesima, decidono di sostenerla con la loro adesione.
- Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad accettarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
- Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, accogliendo la domanda ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o differendo il termine di ulteriori sessanta giorni.
- Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa, tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
- In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può fare ricorso al Collegio dei Revisori dei Conti; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
ARTICOLO 6 - Organi della Associazione
- Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci Ordinari dell'Associazione;
- Il Consiglio Direttivo, costituito da:
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario hanno la durata di due anni. Non è possibile essere eletti nel Consiglio Direttivo due volte di seguito.
ARTICOLO 7 - Assemblea
- L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
- L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. Essa inoltre:
- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- ogni due anni elegge il Consiglio Direttivo;
- ogni due anni elegge il Collegio dei Revisori dei Conti.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci Effettivi, o dal Collegio dei Revisori, o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata in territorio italiano.
- La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera elettronica, fax o posta ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima a tutti i Soci all'indirizzo risultante nel Libro dei Soci della Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti.
- L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei membri intervenuti.
- Tutti i Soci Effettivi dell'Associazione hanno diritto ad un voto.
Il voto è esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad un altro Socio Effettivo dell'Associazione che abbia già diritto di voto. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. - Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- Per la nomina del Consiglio Direttivo, per l'approvazione dei Regolamenti, per le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure da qualsiasi altro Socio dell'Associazione, da lui delegato.
ARTICOLO 8 - Il Presidente
- Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Previa approvazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e comunicazione ai Soci, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
- Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l'Assemblea per la ratifica del suo operato.
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, controlla l'osservanza dello Statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
- Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all' Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
ARTICOLO 9 - Il Vice Presidente
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
ARTICOLO 10 - Il Segretario
- Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Associazione.
- Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee nonché del Libro dei Soci dell'Associazione.
ARTICOLO 11 - Libri della Associazione
- Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i Libri Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Libro dei Soci della Associazione.
- I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.
ARTICOLO 12 - Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone da un minimo di due membri a un massimo di tre membri.
- L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
- Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
- I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci, decidono sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione.
ARTICOLO 13 - Bilancio consuntivo e preventivo
- Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario e un preventivo per la programmazione dell'attività futura.
ARTICOLO 14 - Avanzi di gestione
- All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, statuto o regolamento.
- La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 15 - Scioglimento
- In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che condividano le stesse finalità (vedi articolo 3).
- Qualsiasi modifica all'articolo 3 (scopi della Associazione) del presente statuto o qualsiasi modifica nell'intero statuto che lo possa permettere, o l'inserimento di articoli o sezioni incompatibili con il suddetto articolo, comporterà lo scioglimento della Associazione.
ARTICOLO 16 - Legge applicabile
- Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.
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Allegato A
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Obiettivo di questo allegato è specificare alcuni criteri essenziali per stabilire quali licenze possano essere considerate libere. Questi criteri sono ispirati alle Debian Free Software Guidelines.
- Libera Ridistribuzione:
La licenza non deve impedire ad alcuno di vendere o di distribuire gratuitamente il Software, sia da solo, che insieme ad altro Software. La licenza non può richiedere alcun compenso, né in denaro, né in altra forma, per tali tipi di ridistribuzione. -
Codice Sorgente:
Il Software deve includere il codice sorgente, e la licenza deve permettere la sua ridistribuzione, sia sotto forma di sorgente che sotto forma di codice compilato. Se un prodotto viene distribuito senza il codice sorgente quest'ultimo deve essere pubblicamente disponibile ed ottenibile ad un ragionevole costo di riproduzione. Non sono da considerarsi accettabili codici volutamente offuscati o risultati intermedi come i prodotti di un preprocessore. - Prodotti Derivati:
La licenza deve permettere la ridistribuzione di lavori derivati basati in tutto o in parte sul Software, che devono poter essere ridistribuiti sotto la stessa licenza del Software originale. Non devono essere poste restrizioni sulle modalità pratiche con cui fare detta redistribuzione. - Nessuna Discriminazione Verso Persone E Gruppi:
La Licenza non deve contenere discriminazioni contro nessuna persona o gruppo di persone. - Nessuna Restrizione Sull'Utilizzo Del Software.
Non vi possono essere restrizioni sul tipo di utilizzo del Software, né sull'ambiente operativo dove il Software viene fatto funzionare. - Distribuzione Dei Diritti Attribuiti Dalla Licenza.
I diritti attribuiti dalla licenza ad un Software devono potersi applicare a tutti coloro a cui detto Software è redistribuito senza bisogno di applicare licenze o condizioni addizionali.
I diritti attribuiti dalla licenza ad un Software non devono dipendere dalla forma della sua distribuzione, se il Software viene estratto dalla distribuzione originale deve poter essere usato e distribuito con gli stessi diritti di quest'ultima. - La Licenza Non Può Contaminare Altro Software.
La licenza non deve porre restrizioni su altro Software che è distribuito assieme al Software concesso in licenza.
